Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo IX: Navigazione delle navi passeggeri
< Art. 9.02 Imbarco e sbarco
> Art. 9.04 Divieto di traino

Art. 9.03 Sicurezza e ordine a bordo e nei debarcaderi

1 I passeggeri e gli utenti dei debarcaderi debbono comportarsi in modo da non pregiudicare la sicurezza della navigazione, l’ordine a bordo e ai debarcaderi. Senza pregiudicare gli ordini impartiti dai conduttori in virtù dell’articolo 1.02 capoverso 2, i passeggeri devono parimente conformarsi a quelli delle persone responsabili dei debarcaderi. Se vi è da temere che delle persone possano porre in pericolo il servizio della navigazione o incomodare considerevolmente gli altri passeggeri, dev’essere rifiutato il trasporto di tali persone.

2 Le merci devono essere caricate in modo da non mettere in pericolo o disturbare i passeggeri.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali