Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo IX: Navigazione delle navi passeggeri
< Art. 9.01 Operazioni ai debarcaderi
> Art. 9.03 Sicurezza e ordine a bordo e nei debarcaderi

Art. 9.02 Imbarco e sbarco

1 Il conduttore deve autorizzare i passeggeri a salire a bordo e a scendere soltanto se la nave è sicuramente ormeggiata e garantito che l’entrata e l’uscita del passeggero possano avvenire senza pericolo.

2 I passeggeri possono utilizzare soltanto le entrate, le uscite, le passerelle, i debarcaderi, gli accessi e le scale destinate all’imbarco e allo sbarco. Nessun passeggero può montare a bordo o scendere senza l’autorizzazione del conduttore o del suo mandatario.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali