Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo IX: Navigazione delle navi passeggeri
< Art. 8.01 Divieto di trasporto
> Art. 9.02 Imbarco e sbarco

Art. 9.01 Operazioni ai debarcaderi

1 L’imbarco e lo sbarco di passeggeri sono autorizzati soltanto ai debarcaderi ammessi a tale scopo dall’autoritą competente.

2 Ai debarcaderi destinati al servizio pubblico, le navi passeggeri giusta l’articolo 1.15 prima frase hanno la precedenza.

3 Se le manovre svolte al debarcadero sono disciplinate da persone debitamente incaricate, il conduttore deve conformarsi agli ordini di quest’ultime.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali