Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo VI: Norme di rotta
< Art. 6.14 Segnali acustici durante la navigazione in caso di foschia
> Art. 6.16 Navi in stato d’emergenza

Art. 6.15 Usi di sci nautici o di apparecchi analoghi

1 L’uso di sci nautici o apparecchi analoghi è autorizzato soltanto di giorno e con buona visibilità.

2 L’uso degli sci nautici e di apparecchi analoghi è vietato nelle zone costiere. L’autorità competente può concedere deroghe per taluni settori (canali per la partenza) e stabilire, in deroga all’articolo 6.11 capoverso 1, la velocità ammissibile in siffatti casi.

3 Il conduttore della nave trainante deve essere accompagnato da una persona incaricata del servizio di rimorchiaggio e della vigilanza dello sciatore e che sia idonea ad assumere tale funzione.

4 La nave trainante e lo sciatore nautico devono tenersi a una distanza di almeno 50 metri da qualsiasi altra nave e dai bagnanti. Il cavo di traino non deve essere elastico e non può essere trascinato a vuoto.

5 È vietato il traino simultaneo di più di due sciatori.

6 Il traino di oggetti volanti (cervi volanti, paracadute e apparecchi analoghi) è vietato.

7 È vietato l’uso di aquascooter, jet bike e simili costruzioni galleggianti.1


1 Introdotto dall'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali