Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo VI: Norme di rotta
< Art. 6.09 Disposizioni speciali per il sorpasso
> Art. 6.11 Restrizioni alla navigazione

Art. 6.10 Entrata nei porti e uscita; debarcaderi

1 Le navi possono entrare in un porto o uscirne soltanto se le manovre possono avvenire senza pericolo e senza disturbo per altre navi.

2 Le navi in uscita da un porto hanno la precedenza su quelle entranti. Esse devono annunciare tempestivamente la loro uscita emettendo un suono prolungato; vi si può rinunciare quando non si deve temere la messa in pericolo di altre navi. Le navi prioritarie, i convogli rimorchiati e le navi che debbono cercare rifugio in caso di emergenza o in presenza di venti impetuosi o di forti ondate godono, impregiudicato l’articolo 6.03, della precedenza rispetto alle altre navi, purché annuncino tempestivamente il loro ingresso mediante l’emissione di tre suoni prolungati. Se più navi aventi lo stesso diritto di precedenza si incontrano, detta precedenza spetta in ogni caso alla nave uscente.1

3 Le navi che non vogliono entrare in un porto non devono tenersi sui luoghi in cui transitano le navi che entrano nel porto o ne escono.

4 La manovra di navi passeggeri che desiderano accostare un debarcadero o partirne non deve essere disturbata da altre navi. Ogni nave deve tenersi al di fuori delle zone dei debarcaderi che sono regolarmente utilizzati da navi passeggeri.

5 In deroga ai divieti dei capoversi 3 e 4, le navi da pesca professionale in esercizio possono tenersi nelle zone di cui si tratta se la circolazione lo consente e se non sono disturbate le navi prioritarie.


1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988 ed entrata in vigore il 1° feb. 1989 (RU 1989 207 211).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali