Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo VI: Norme di rotta
< Art. 6.05 Priorità
> Art. 6.07 Comportamento di navi a vela tra esse

Art. 6.061 Comportamento rispetto alle navi prioritarie, ai convogli rimorchiati, alle navi da pesca professionale e ai sommozzatori

1 Rispetto alle navi prioritarie, ai convogli rimorchiati, alle navi da pesca professionale, che devono portare un pallone conformemente all’articolo 3.10 capoverso 1, nonché alle navi, alle boa o ai punti sulla terra ferma segnalati conformemente all’articolo 3.13, le altre navi devono tenere una distanza di almeno 50 m.

2 In deroga al capoverso 1, rispetto alle navi da pesca professionale che devono portare un pallone conformemente all’articolo 3.10 capoverso 1, le altre navi devono tenere da poppa una distanza di almeno 200 m.

3 Se le circostanze locali non permettono di rispettare le distanze minime prescritte nei capoversi 1 e 2, dev’essere tenuta una distanza quanto più grande possibile.


1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali