Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo VI: Norme di rotta
< Art. 6.04 Norme per l’incrocio e il sorpasso
> Art. 6.06 Comportamento rispetto alle navi prioritarie, ai convogli rimorchiati, alle navi da pesca professionale e ai sommozzatori

Art. 6.05 Prioritą

In deroga alle disposizioni dell’articolo 6.04 senza pregiudizio per l’articolo 6.03, in caso di incrocio e di sorpasso:

a.
ogni nave deve scostarsi dalle navi prioritarie e dai convogli rimorchiati;
b.
ogni nave, eccettuate quelle prioritarie e i convogli rimorchiati, deve scostarsi dalle navi da pesca professionale, recanti il pallone previsto all’articolo 3.10 capoverso 1;
c.
ogni nave, eccettuate le navi prioritarie, i convogli rimorchiati e le navi da pesca professionale recanti il pallone previsto all’articolo 3.10 capoverso 1, deve scostarsi dalle navi a vela;
d.
qualsiasi nave motorizzata, eccettuate le navi prioritarie, i convogli rimorchiati e le navi da pesca professionale recanti il pallone previsto all’articolo 3.10 capoverso 1, deve scostarsi dalle navi a remi.

Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali