Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo VI: Norme di rotta
< Art. 6.02 Velocitą
> Art. 6.04 Norme per l’incrocio e il sorpasso

Art. 6.03 Comportamento nei confronti delle navi recanti il fuoco blu a luce intermittente1

Ogni nave deve scostarsi dalla rotta dei battelli recanti la luce intermittente blu prevista all’articolo 3.12. Ove occorra bisogna fermarsi.


1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988 ed entrata in vigore il 1° feb. 1989 (RU 1989 207 211).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali