Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo VI: Norme di rotta
< Art. 6.01 Norme generali di comportamento
> Art. 6.03 Comportamento nei confronti delle navi recanti il fuoco blu a luce intermittente

Art. 6.02 Velocità

Il conduttore deve regolare la velocità in modo da poter in ogni momento soddisfare ai propri obblighi in materia di navigazione. Tuttavia, la velocità non deve superare i 40 km/h.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali