Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo V: Segnaletica dell’idrovia
< Art. 4.04 Segnali acustici vietati
> Art. 5.02 Segnaletica delle entrate dei porti, degli imbarcaderi e degli impianti fissi

Art. 5.01 In genere

1 Impregiudicate altre prescrizioni della presente ordinanza, un conduttore deve osservare le indicazioni fornitegli dai segnali collocati sull’idrovia e previsti nel capoverso 2.

2 L’allegato B della presente ordinanza definisce il genere e il significato dei segnali di divieto, d’obbligo, di restrizione, di raccomandazione e d’indicazione, come anche i segnali suppletivi.

3 L’autoritą competente decide del luogo e del genere di segnali che si devono collocare o togliere.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali