Parte seconda: Norme di circolazione
Capo V: Segnaletica dell’idrovia
< Art. 4.04 Segnali acustici vietati
> Art. 5.02 Segnaletica delle entrate dei porti, degli imbarcaderi e degli impianti fissi
Art. 5.01 In genere
1 Impregiudicate altre prescrizioni della presente ordinanza, un conduttore deve osservare le indicazioni fornitegli dai segnali collocati sull’idrovia e previsti nel capoverso 2.
2 L’allegato B della presente ordinanza definisce il genere e il significato dei segnali di divieto, d’obbligo, di restrizione, di raccomandazione e d’indicazione, come anche i segnali suppletivi.
3 L’autoritą competente decide del luogo e del genere di segnali che si devono collocare o togliere.
Stato 11. luglio 2006
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