Parte seconda: Norme di circolazione
Capo IV: Segnali acustici
< Art. 3.13 Segnale d’immersione
> Art. 4.02 Segnali acustici delle navi
Art. 4.01 In genere
I segnali acustici previsti nella presente ordinanza (allegato A) devono essere emessi in suoni di altezza costante. Per suono breve si intende un suono della durata di circa un secondo, per suono prolungato un suono della durata di circa quattro secondi. L’intervallo fra due suoni consecutivi deve essere di circa un secondo.
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali