Parte seconda: Norme di circolazione
Capo III: Segnaletica delle navi
< Art. 3.07 Segnaletica supplementare per le navi prioritarie in rotta di notte o in presenza di foschia
> Art. 3.09 Segnaletica diurna delle navi prioritarie in rotta
Art. 3.08 Segnaletica delle navi e degli impianti galleggianti in stazionamento di notte o in presenza di foschia1
1 Di notte o in presenza di foschia, le navi e gli impianti galleggianti in stazionamento devono portare un fuoco ordinario bianco, visibile da tutti i lati.2
2 Le disposizioni del capoverso 1 non si applicano alle navi e agli impianti galleggianti stazionanti in luoghi autorizzati o ormeggiati direttamente o indirettamente alla riva.
3 Le navi e gli impianti galleggianti le cui ancore sono gettate in modo da presentare un pericolo per la navigazione, devono portare, oltre al fuoco prescritto nel capoverso 1, almeno un secondo fuoco ordinario bianco, visibile da ogni lato, collocato a un metro circa sotto il primo fuoco. Qualora la sicurezza della navigazione lo esiga, gli ancoraggi devono essere inoltre segnalati con fuochi bianchi.
1 Nuovo testo giusta l'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).
2 Nuovo testo giusta l'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).