Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo III: Segnaletica delle navi
< Art. 3.06 Segnaletica in rotta di notte e in presenza di foschia
> Art. 3.08 Segnaletica delle navi e degli impianti galleggianti in stazionamento di notte o in presenza di foschia

Art. 3.07 Segnaletica supplementare per le navi prioritarie in rotta di notte o in presenza di foschia 1

Le navi prioritarie devono portare, oltre ai fuochi prescritti nell’articolo 3.06, un fuoco verde chiaro apposto in un luogo appropriato e almeno a un metro sopra al fuoco d’albero (fuoco di prua), di cui all’articolo 3.06 capoverso 1 lettera a.


1 Nuovo testo giusta l'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali