Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo III: Segnaletica delle navi
< Art. 3.04 Fuochi di soccorso
> Art. 3.06 Segnaletica in rotta di notte e in presenza di foschia

Art. 3.05 Lampade e riflettori

È vietato far uso di lampade e riflettori:

a.
che possano essere confusi con i fuochi e i segnali previsti nella presente ordinanza o nuocere alla loro visibilità;
b.
che siano abbaglianti e costituiscano pertanto un pericolo o un ostacolo per la navigazione o per la circolazione a terra.

Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali