Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo III: Segnaletica delle navi
< Art. 2.02 Apposizione dei contrassegni
> Art. 3.02 Bandiere e palloni

Art. 3.01 Fuochi

1 I fuochi prescritti nella presente ordinanza devono essere visibili in modo adeguato alla loro funzione e gettare una luce uniforme e continua. I fuochi devono essere disposti in modo che il conduttore del battello non ne sia abbagliato.1

2 A notte buia ed aria tersa, la portata deve essere di circa:

Genere del fuoco

bianco

rosso o verde

chiaro

4 km

3 km

ordinario

2 km

1,5 km

3 Nella presente ordinanza:

a.
«fuoco d’albero» (fuoco di prua) designa una luce bianca e chiara che dev’essere visibile su un arco orizzontale di 225°, e più precisamente di 112°30’ da ciascun lato (vale a dire dal davanti sino a 22°30’ oltre la trasversale di ciascun bordo), e dev’essere visibile soltanto in questo arco;
b.
«fuochi laterali» designano una luce verde chiaro a tribordo e una rosso chiaro a babordo, ognuna delle quali dev’essere visibile su un arco orizzontale di 112°30’ (vale a dire dal davanti sino a 22°30’ oltre la trasversale di ciascun bordo) ma soltanto in questo arco; questi fuochi devono essere collocati alla stessa altezza e su una stessa perpendicolare all’asse della nave;
c.
«fuoco di poppa» designa una luce bianca ordinaria o una luce bianca chiara che dev’essere visibile su un arco orizzontale di 135°, e più precisamente posteriormente a 67°30’ da ciascun lato, e dev’essere visibile soltanto in quest’arco;
d.
«luce bianca circolare» designa una luce bianca ordinaria visibile da ogni parte (360°);
e.2
«lanterna bicolore» designa una lanterna che riunisce i due fuochi laterali e che deve essere collocata nella parte anteriore della nave sull’asse mediano;
f.3
«lanterna tricolore» designa una lanterna che riunisce i due fuochi laterali e il fuoco di poppa e che è collocata sulla cima dell’albero.4

1 Nuovo testo giusta l'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).
2 Nuovo testo giusta l'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).
3 Nuovo testo giusta l'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).
4 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali