Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo II: Contrassegni delle navi
< Art. 1.16 Controllo
> Art. 2.02 Apposizione dei contrassegni

Art. 2.01 Contrassegni

1 Ogni nave deve essere provvista di un contrassegno, attribuito dall’autoritā, da applicare su ciascun bordo in un punto ben visibile. Sono esonerati da questa disposizione:

a.
le navi la cui lunghezza fuori tutto č inferiore a metri 2,50 e sprovviste di un mezzo meccanico di propulsione;
b.
le tavole a vela, le canoe e le imbarcazioni a remi da corsa non dotate di mezzi meccanici di propulsione.

Le navi in cui alla lettera b debbono portare, indipendentemente dalla loro lunghezza, il nome e l’indirizzo del proprietario o di chi č autorizzato a disporne.1

2 L’obbligo di cui al capoverso 1 primo periodo č considerato adempiuto qualora la nave porti contrassegni ufficiali attribuitile dall’autoritā competente per altre idrovie di una parte contraente dell’Accordo del 1° giugno 19732 concernente la navigazione sul lago di Costanza.


1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988 ed entrata in vigore il 1° feb. 1989 (RU 1989 207 211).
2 RS 0.747.223.11


Stato 11. luglio 2006
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