Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo I: In genere
< Art. 1.15 Navi prioritarie
> Art. 2.01 Contrassegni

Art. 1.16 Controllo

I conduttori e i sorveglianti di impianti galleggianti devono fornire l’assistenza necessaria agli organi dell’autoritą competente incaricati di vigilare sull’applicazione delle norme della presente ordinanza.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali