Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo I: In genere
< Art. 1.14 Ordini di carattere temporaneo
> Art. 1.16 Controllo

Art. 1.15 Navi prioritarie

Secondo le norme della presente ordinanza, l’autorità competente, a domanda, riserva la priorità alle navi passeggeri che navigano in corso regolare secondo un orario pubblicato. Qualora la sicurezza e la fluidità della navigazione lo richiedano, essa può, a domanda, riservare tale priorità ad altre navi, eccettuate quelle da diporto.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali