Parte seconda: Norme di circolazione
Capo I: In genere
< Art. 1.12 Navi incagliate o affondate
> Art. 1.14 Ordini di carattere temporaneo
Art. 1.13 Ordini particolari
I conduttori e i sorveglianti degli impianti galleggianti devono osservare gli ordini dati dagli organi dell’autoritą competente per la sicurezza e la fluiditą della navigazione, come anche evitare pericoli e svantaggi che possono derivare da questa.
Stato 11. luglio 2006
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