Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo I: In genere
< Art. 1.12 Navi incagliate o affondate
> Art. 1.14 Ordini di carattere temporaneo

Art. 1.13 Ordini particolari

I conduttori e i sorveglianti degli impianti galleggianti devono osservare gli ordini dati dagli organi dell’autoritą competente per la sicurezza e la fluiditą della navigazione, come anche evitare pericoli e svantaggi che possono derivare da questa.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali