Parte seconda: Norme di circolazione
Capo I: In genere
< Art. 1.10 Protezione contro il rumore, il fumo, il gas di scarico e gli odori
> Art. 1.12 Navi incagliate o affondate
Art. 1.11 Comportamento in caso di incidenti, assistenza
1 In caso di incidente che esponga a pericolo le persone che si trovano a bordo, il conduttore deve far tutto il possibile per salvare dette persone.
2 Dopo un incidente, ogni persona implicata deve accertarsi delle conseguenze del medesimo, e render possibile l’accertamento della sua identità, di quella della sua nave e della sua parte di responsabilità. È considerata implicata in un incidente qualsiasi persona il cui comportamento può, secondo le circostanze, aver contribuito all’incidente.
3 Ove costati che persone o navi si trovino in pericolo sull’acqua, il conduttore, nei limiti consentiti dalla sicurezza della propria nave, deve prestare immediata assistenza. Se non può farlo da sé, deve senza indugio chiedere aiuto a terzi.
Stato 11. luglio 2006
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