Parte seconda: Norme di circolazione
Capo I: In genere
< Art. 1.07 Ostacoli alla navigazione
> Art. 1.09 Inquinamento dell’acqua
Art. 1.08 Protezione della segnaletica dell’idrovia
1 È vietato levare, modificare, danneggiare, rendere inutilizzabili i segnali dell’idrovia o ormeggiarvi.
2 Se costata che un segnale dell’idrovia è stato levato, modificato, danneggiato o reso inutilizzabile, il conduttore deve avvisarne il posto di polizia più vicino.
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali