Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo I: In genere
< Art. 1.07 Ostacoli alla navigazione
> Art. 1.09 Inquinamento dell’acqua

Art. 1.08 Protezione della segnaletica dell’idrovia

1 È vietato levare, modificare, danneggiare, rendere inutilizzabili i segnali dell’idrovia o ormeggiarvi.

2 Se costata che un segnale dell’idrovia è stato levato, modificato, danneggiato o reso inutilizzabile, il conduttore deve avvisarne il posto di polizia più vicino.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali