Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo I: In genere
< Art. 1.06 Documenti
> Art. 1.08 Protezione della segnaletica dell’idrovia

Art. 1.07 Ostacoli alla navigazione

Costatato che un ostacolo mette in pericolo la navigazione, il conduttore deve informarne senza indugio il posto di polizia pił vicino.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali