Parte seconda: Norme di circolazione
Capo I: In genere
< Art. 1.06 Documenti
> Art. 1.08 Protezione della segnaletica dell’idrovia
Art. 1.07 Ostacoli alla navigazione
Costatato che un ostacolo mette in pericolo la navigazione, il conduttore deve informarne senza indugio il posto di polizia pił vicino.
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali