Parte seconda: Norme di circolazione
Capo I: In genere
< Art. 1.04 Comportamento in caso di circostanze particolari
> Art. 1.06 Documenti
Art. 1.05 Carico e numero dei passeggeri
1 Le navi non devono essere caricate oltre a quanto ammissibile. Qualora sono apposte marche di immersione, il pescaggio delle navi non deve superare il limite inferiore di queste marche.
2 Il carico deve essere disposto in modo da non pregiudicare la sicurezza delle navi e di non disturbare la visibilità necessaria al timoniere.
3 Il numero di persone ammesse stabilito dall’autorità competente non deve essere superato. Se il numero dei posti lo consente, sulle navi da diporto tre bambini sotto i dodici anni possono contare come due adulti. In nessun caso, una nave può essere caricata in modo tale da pregiudicarne la sicurezza.1
1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).