Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Norme di circolazione
Capo I: In genere
< Art. 1.01 Conduttori
> Art. 1.03 Dovere generale di diligenza

Art. 1.02 Doveri dell’equipaggio e delle altre persone a bordo

1 I membri dell’equipaggio eseguono gli ordini loro dati dal conduttore nell’ambito della sua responsabilitą. Essi devono contribuire all’osservanza delle norme della presente ordinanza.

2 Qualsiasi altra persona a bordo deve conformarsi agli ordini dati dal conduttore nell’interesse della sicurezza della navigazione e dell’ordine a bordo.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali