Parte quarta: Disposizioni finali
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Art. 16.04 Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1976.
2 In deroga al capoverso 1, entrano in vigore per le navi che il 31 marzo 1976 erano ammesse o dispensate dall’obbligo d’ammissione:
- a.
- gli articoli 13.11 prima frase e 13.19 il 1° aprile 1977;
- b.
- gli articoli 13.05 e 13.06 capoverso 2, il 1° aprile 1978;
- c.
- gli articoli 13.10 e 13.17, il 1° aprile 1979;
- d.
- l’articolo 13.11 seconda frase, il 1° aprile 1981.
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali