Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quarta: Disposizioni finali
< Art. 16.03 Disposizioni transitorie

Art. 16.04 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1976.

2 In deroga al capoverso 1, entrano in vigore per le navi che il 31 marzo 1976 erano ammesse o dispensate dall’obbligo d’ammissione:

a.
gli articoli 13.11 prima frase e 13.19 il 1° aprile 1977;
b.
gli articoli 13.05 e 13.06 capoverso 2, il 1° aprile 1978;
c.
gli articoli 13.10 e 13.17, il 1° aprile 1979;
d.
l’articolo 13.11 seconda frase, il 1° aprile 1981.

Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali