Parte quarta: Disposizioni finali
< Art. 16.02 Eccezioni
> Art. 16.04 Entrata in vigore
Art. 16.03 Disposizioni transitorie
1 Le licenze di condurre rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza permangono valide.
1 Abrogati dall'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali