Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quarta: Disposizioni finali
< Art. 16.02 Eccezioni
> Art. 16.04 Entrata in vigore

Art. 16.03 Disposizioni transitorie

1 Le licenze di condurre rilasciate prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza permangono valide.

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1 Abrogati dall'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali