Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quarta: Disposizioni finali
< Art. 15.01 Equipaggio
> Art. 16.02 Eccezioni

Art. 16.01 Diritti speciali

Le navi utilizzate a fine statale o per l’idrologia o l’idrografia come anche le navi di salvataggio sono dispensate dall’applicazione delle prescrizioni dei capitoli V a VII, X, XI e XIII a XV nella misura in cui l’adempimento dei loro compiti lo richiede assolutamente. Le navi della polizia, dell’amministrazione delle dogane, della vigilanza della pesca non sono inoltre tenute, nelle condizioni summenzionate, ad applicare le prescrizioni dell’articolo 3.06 purché non ne risulti pregiudizio per la sicurezza della navigazione.


Stato 11. luglio 2006
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