Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIV: Ammissione e ispezione delle navi
< Art. 14.07 Modifica, rinnovo e restituzione di documenti d’ammissione
> Art. 15.01 Equipaggio
Art. 14.081 Ammissione alla prova e al trasferimento
1 L’ammissione alla prova e al trasferimento è rilasciata a persone e aziende che fabbricano nella loro azienda, regolarmente e a titolo professionale, navi o motori di navi, li commerciano, li riparano, li trasformano o effettuano lavori simili.
2 Sono autorizzati a condurre le navi a fini di prova e trasferimento:
- a.
- i titolari e gli impiegati dell’azienda;
- b.
- gli esperti dell’autorità competente per l’ammissione.
Queste persone devono essere in possesso della necessaria licenza di condurre.
3 L’ammissione alla prova e al trasferimento può essere usata soltanto:
- a.
- per tragitti ai fini della riparazione dei guasti e del rimorchio;
- b.
- per il trasferimento e la prova di navi in relazione agli esami ufficiali e al commercio di navi nonché a riparazioni, trasformazioni e altri lavori sulle navi.
4 Il titolare del documento d’ammissione deve tener sufficientemente conto degli elevati rischi connessi con le corse a fini di prova e di trasferimento.
1 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).