Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIV: Ammissione e ispezione delle navi
< Art. 14.07 Modifica, rinnovo e restituzione di documenti d’ammissione
> Art. 15.01 Equipaggio

Art. 14.081 Ammissione alla prova e al trasferimento

1 L’ammissione alla prova e al trasferimento è rilasciata a persone e aziende che fabbricano nella loro azienda, regolarmente e a titolo professionale, navi o motori di navi, li commerciano, li riparano, li trasformano o effettuano lavori simili.

2 Sono autorizzati a condurre le navi a fini di prova e trasferimento:

a.
i titolari e gli impiegati dell’azienda;
b.
gli esperti dell’autorità competente per l’ammissione.

Queste persone devono essere in possesso della necessaria licenza di condurre.

3 L’ammissione alla prova e al trasferimento può essere usata soltanto:

a.
per tragitti ai fini della riparazione dei guasti e del rimorchio;
b.
per il trasferimento e la prova di navi in relazione agli esami ufficiali e al commercio di navi nonché a riparazioni, trasformazioni e altri lavori sulle navi.

4 Il titolare del documento d’ammissione deve tener sufficientemente conto degli elevati rischi connessi con le corse a fini di prova e di trasferimento.


1 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali