Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIV: Ammissione e ispezione delle navi
< Art. 14.03 Ispezione
> Art. 14.05 Provvedimenti in caso di deficienze

Art. 14.04 Ispezione periodica, ispezione speciale, ispezione d’ufficio

1 Le navi ammesse devono essere sottoposte ogni tre anni a un’ispezione (ispezione periodica). In casi particolari, l’autorità competente può fissare altri intervalli d’ispezione.1

2 La nave soggiace a un’ispezione speciale se ha subìto modifiche essenziali o revisioni tali da influire sulla resistenza della chiglia, sulle caratteristiche di costruzione menzionate nei permessi di costruzione o sulla stabilità.

3 L’autorità competente può esigere un’ispezione d’ufficio se vi è da dubitare che la nave sia rispondente alle prescrizioni.

4 Se una modifica essenziale o una revisione ai sensi del capoverso 2 influisce sul rispetto dei requisiti di sicurezza di cui alla direttiva sulle imbarcazioni da diporto o se dall’ispezione d’ufficio a norma del capoverso 3 emergono elementi secondo i quali i requisiti di sicurezza della direttiva sulle imbarcazioni da diporto non sono rispettati, l’autorità può esigere, sempreché ciò sia è ritenuto adeguato, la presentazione di una nuova dichiarazione di conformità a norma dell’allegato XV della direttiva sulle imbarcazioni da diporto.2


1 Nuovo testo giusta l'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).
2 Introdotto dall'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali