Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIV: Ammissione e ispezione delle navi
< Art. 14.02 Contenuto del documento d’ammissione
> Art. 14.04 Ispezione periodica, ispezione speciale, ispezione d’ufficio
Art. 14.03 Ispezione
1 All’atto dell’ispezione è stabilito se la nave è rispondente alle prescrizioni. I particolari dell’ispezione sono stabiliti dall’autorità competente.
2 L’ispezione può essere soppressa se un organismo riconosciuto ufficialmente attesta che la costruzione e l’equipaggiamento della nave sono rispondenti alle prescrizioni.
3 Per le navi che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva sulle imbarcazioni da diporto (art. 14.01 cpv. 3), l’ispezione si limita a controllare l’ottemperanza alle prescrizioni contenute negli articoli 13.05, 13.10 e 13.11a. L’autorità competente può riconoscere le iscrizioni nel manuale del proprietario come prova che le prescrizioni degli articoli 13.05 e 13.10 sono state rispettate.1
1 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001 (RU 2002 284 283). Nuovo testo giusta l'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).