Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIV: Ammissione e ispezione delle navi
< Art. 14.01 Ammissione
> Art. 14.03 Ispezione

Art. 14.02 Contenuto del documento d’ammissione

1 Il documento d’ammissione deve contenere almeno le indicazioni seguenti:

a.
genere e marca della nave;
b.
segni distintivi e/o nome della nave;
c.
luogo di stazionamento usuale della nave;
d.
lunghezza e larghezza fuori tutto;
e.
numero dei passeggeri ammessi;
f.1
dislocamento delle navi passeggeri e stazza lorda delle navi mercantili;
g.2
genere, marca e tipo del motore, numero del motore, potenza e numero d’omologazione dei gas di scarico;
h.
superficie delle vele;
i.
equipaggio minimo;
j.
equipaggiamento prescritto;
k.
condizioni e oneri;
l.
validitā per le navi da diporto motorizzate;
m.
nome e domicilio del proprietario o delle persone che possono disporre della nave;
n.
autoritā che ha rilasciato il documento, luogo e data del rilascio, firma della persona responsabile.
o.3
numero dello scafo (numero HIN), della costruzione o della fabbricazione (se disponibile).

2 L’articolo 12.06 capoverso 2 č applicabile per analogia.


1 Nuovo testo giusta l'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).
2 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).
3 Introdotta dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 (RU 1996 976 984). Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001 ed entrata in vigore il 1° gen. 2002 (RU 2002 284 283).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali