Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIV: Ammissione e ispezione delle navi
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> Art. 14.02 Contenuto del documento d’ammissione
Art. 14.011 Ammissione
1 Le navi a motore, le navi mercantili, gli apparecchi galleggianti e le navi a vela dotati di motore o di impianti d’abitazione, di cucina o di impianti sanitari possono essere posti in servizio soltanto se sono stati ammessi dall’autorità competente.
2 L’ammissione è concessa se la nave, secondo i risultati dell’ispezione ufficiale di cui all’articolo 14.03 capoverso 1, è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza.
3 L’ammissione di una nave che rientra nel campo d’applicazione della direttiva sulle imbarcazioni da diporto è concessa, in deroga al capoverso 2, su presentazione di una dichiarazione di conformità valida a norma dell’allegato XV della direttiva sulle imbarcazioni da diporto e se dall’ispezione di cui all’articolo 14.03 capoverso 3 risulta che per la nave sono rispettate le disposizioni della direttiva. Se la presentazione di una dichiarazione di conformità non è ritenuta adeguata, l’ammissione può essere concessa dopo che è stata eseguita l’ispezione di cui al capoverso 2.
4 L’ammissione può essere subordinata a condizioni e oneri. Dopo l’ispezione ufficiale è rilasciato un documento (documento di ammissione).
5 L’ammissione di navi da diporto motorizzate scade dopo tre anni.
6 L’autorità competente può negare l’ammissione di navi di costruzione speciale come le navi a cuscino d’aria, gli idroscivolanti, le navi ad ali portanti, i sottomarini, ecc. se richiesto dalla sicurezza e dalla fluidità della navigazione o dalla protezione dell’ambiente e della pesca. Le navi che per la loro costruzione, il loro modo d’esercizio e la loro sistemazione sono essenzialmente destinate all’abitazione (ad es. navi abitabili) e le navi anfibie non sono ammesse.
1 Nuovo testo giusta l'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).