Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.19 Equipaggiamento minimo delle navi
> Art. 14.01 Ammissione
Art. 13.20 Materiale di salvataggio
1 Per le navi passeggeri, l’autoritą competente stabilisce il tipo e il numero di attrezzi di salvataggio.1
2 A bordo delle navi passeggeri e mercantili e degli apparecchi galleggianti deve essere disponibile in luogo appropriato e facilmente accessibile almeno una boa di salvataggio. A bordo delle navi che possono ospitare pił di cento passeggeri deve esserci una boa di salvataggio in pił per ogni gruppo di cento persone.
3 Le navi da diporto motorizzate, le navi da pesca professionale e le navi a vela devono disporre di un attrezzo di salvataggio adeguato per ciascuna persona che si trova a bordo, dotato di una spinta idrostatica di almeno 100 N.2
4 Per i bambini d’etą inferiore ai dodici anni si possono utilizzare soltanto giubbotti di salvataggio adeguati con colletto o collari di salvataggio.3
5 Sulle navi a vela sono ammessi soltanto giubbotti o collari di salvataggio.4
6 Le navi da diporto con un motore di potenza superiore a 30 kW e le navi a vela con zavorra fissa devono essere dotate, oltre che degli attrezzi di salvataggio di cui al capoverso 3, di un apparecchio di lancio di detti attrezzi con una spinta idrostatica di almeno 100 N e una sagola galleggiante di almeno 10 m di lunghezza.5
1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).
2 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984). I requisiti relativi alla spinta idrostatica degli attrezzi di salvataggio si applicano unicamnte agli attrezzi di salvataggio su navi ammesse per la prima volta dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
3 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).
4 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).
5 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984). I requisiti relativi alla spinta idrostatica degli attrezzi di salvataggio si applicano unicamente agli attrezzi di salvataggio su navi ammesse per la prima volta dopo l’entrata in vigore della presente modifica.