Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.18 Potenza ammissibile per le navi da diporto
> Art. 13.20 Materiale di salvataggio
Art. 13.191 Equipaggiamento minimo delle navi
1 Le navi devono essere dotate degli apparecchi ottici e acustici necessari per l’emissione dei segnali prescritti nella seconda parte della presente ordinanza.
2 Devono essere dotate di estintori o di dispositivi antincendio:
- a.
- le navi provviste di impianti di riscaldamento o di cucina;
- b.
- le navi con motore entrobordo di potenza superiore a 4,4 kW e
- c.
- le navi con motore fuoribordo di potenza superiore a 7,4 kW.2
3 Eccettuate le navi a remi e quelle a vela senza zavorra fissa e con un motore di potenza non superiore a 4,4 kW, ogni nave dev’essere dotata di un dispositivo d’ancoraggio di tenuta sufficiente.3
4 Le navi passeggeri e le navi mercantili a motore devono disporre inoltre:
- a.
- di una bussola;
- b.
- di una scatola di pronto soccorso;
- c.
- di un megafono o di un impianto d’altoparlanti.
5 Le disposizioni del capoverso 4 lettera c non si applicano né alle navi passeggeri di capacità inferiore alla dozzina né alle navi mercantili.
6 Le navi a vela e le navi da diporto a motore che possono essere mosse anche mediante pagaie o remi devono essere dotate di tali mezzi.
7 Il materiale d’equipaggiamento deve essere sempre utilizzabile e collocato in un luogo appropriato.
1 Per l’entrata in vigore vedi art. 16.04 cpv. 2 lett. a della presente O.
2 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988 ed entrata in vigore il 1° feb. 1989 (RU 1989 207 211).
3 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).