Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.18 Potenza ammissibile per le navi da diporto
> Art. 13.20 Materiale di salvataggio

Art. 13.191 Equipaggiamento minimo delle navi

1 Le navi devono essere dotate degli apparecchi ottici e acustici necessari per l’emissione dei segnali prescritti nella seconda parte della presente ordinanza.

2 Devono essere dotate di estintori o di dispositivi antincendio:

a.
le navi provviste di impianti di riscaldamento o di cucina;
b.
le navi con motore entrobordo di potenza superiore a 4,4 kW e
c.
le navi con motore fuoribordo di potenza superiore a 7,4 kW.2

3 Eccettuate le navi a remi e quelle a vela senza zavorra fissa e con un motore di potenza non superiore a 4,4 kW, ogni nave dev’essere dotata di un dispositivo d’ancoraggio di tenuta sufficiente.3

4 Le navi passeggeri e le navi mercantili a motore devono disporre inoltre:

a.
di una bussola;
b.
di una scatola di pronto soccorso;
c.
di un megafono o di un impianto d’altoparlanti.

5 Le disposizioni del capoverso 4 lettera c non si applicano né alle navi passeggeri di capacità inferiore alla dozzina né alle navi mercantili.

6 Le navi a vela e le navi da diporto a motore che possono essere mosse anche mediante pagaie o remi devono essere dotate di tali mezzi.

7 Il materiale d’equipaggiamento deve essere sempre utilizzabile e collocato in un luogo appropriato.


1 Per l’entrata in vigore vedi art. 16.04 cpv. 2 lett. a della presente O.
2 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 29 apr. 1988, approvata dal CF il 21 dic. 1988 ed entrata in vigore il 1° feb. 1989 (RU 1989 207 211).
3 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali