Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.17 Motori a bordo di navi passeggeri
> Art. 13.19 Equipaggiamento minimo delle navi
Art. 13.181 Potenza ammissibile per le navi da diporto
La potenza totale dei motori delle navi da diporto deve essere adeguata al loro genere di costruzione.
1 Nuovo testo giusta l'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali