Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.16 Impianti di riscaldamento, cucina e frigoriferi
> Art. 13.18 Potenza ammissibile per le navi da diporto

Art. 13.171 Motori a bordo di navi passeggeri

I motori che impiegano carburante con un punto di combustione fino a 55°C non possono essere istallati a bordo di navi passeggeri.


1 Per l’entrata in vigore vedi art. 16.04 cpv. 2 lett. c della presente O.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali