Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.15 Accumulatori
> Art. 13.17 Motori a bordo di navi passeggeri

Art. 13.16 Impianti di riscaldamento, cucina e frigoriferi

Gli impianti di riscaldamento, delle cucine e quelli frigoriferi, compresi i loro accessori, devono essere in stato di buon funzionamento.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali