Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.14 Impianti elettrici o a gas liquido
> Art. 13.16 Impianti di riscaldamento, cucina e frigoriferi

Art. 13.15 Accumulatori

1 Gli accumulatori devono essere di costruzione specialmente adeguata alle condizioni di esercizio a bordo.

2 Gli accumulatori sono disposti in modo da non scostarsi in caso di movimento della nave. Essi devono essere protetti contro i danni meccanici.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali