Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.14 Impianti elettrici o a gas liquido
> Art. 13.16 Impianti di riscaldamento, cucina e frigoriferi
Art. 13.15 Accumulatori
1 Gli accumulatori devono essere di costruzione specialmente adeguata alle condizioni di esercizio a bordo.
2 Gli accumulatori sono disposti in modo da non scostarsi in caso di movimento della nave. Essi devono essere protetti contro i danni meccanici.
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali