Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.13 Recipienti per il carburante
> Art. 13.15 Accumulatori

Art. 13.14 Impianti elettrici o a gas liquido

Gli impianti elettrici o a gas liquido devono soddisfare alle norme della tecnica.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali