Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.12 Tubi di scarico
> Art. 13.14 Impianti elettrici o a gas liquido
Art. 13.131 Recipienti per il carburante
1 I serbatoi del carburante devono essere fabbricati in materiali adeguati e istallati solidamente; ove occorra devono essere previste pareti stagne.
2 Nei casi di serbatoi fissi, la condotta di riempimento dev’essere collegata al ponte, tranne per i carburanti con un punto infiammabile oltre i 55° Celsius, e la condotta di aerazione all’aria libera. Le condotte di riempitura e di aerazione devono essere raccordate in modo stagno alla chiglia e collocate e costruite in modo che non vi siano fuoriuscite di carburante al momento del riempimento.
3 La tubazione d’alimentazione deve essere provvista di un dispositivo di chiusura.
1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).