Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.11c Manutenzione di motori non sottoposti a perizie d’omologazione per i gas di scarico
> Art. 13.13 Recipienti per il carburante

Art. 13.12 Tubi di scarico

I tubi di scarico dei motori devono essere stagni ai gas e istallati in modo da escludere qualsiasi pericolo d’incendio e qualsiasi altro pregiudizio alla salute; ove occorra, essi devono essere isolati o raffreddati.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali