Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art.  13.11b Scambio di motori
> Art. 13.12 Tubi di scarico

Art. 13.11c1 Manutenzione di motori non sottoposti a perizie d’omologazione per i gas di scarico

I motori a ciclo Otto o diesel che non soddisfano né i requisiti del livello 1 né quelli del livello 2 delle prescrizioni concernenti i gas di scarico a norma dell’allegato C devono essere sottoposti a revisione in occasione dell’ispezione periodica di cui all’articolo 14.04 capoverso 1. La revisione deve essere eseguita nel semestre precedente l’ispezione periodica e ne deve essere inviata conferma scritta all’autorità competente.


1 Introdotto dall'O della Commissione internazionale della navigazione del 16 giu. 2005, approvata dal CF il 2 dic. 2005 ed entrata in vigore il 1° gen. 2006 (RU 2005 5739 6681).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali