Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.09 Apparecchi radar
> Art. 13.11 Motori a miscela

Art. 13.101 Protezione delle acque

1 Le navi devono essere costruite in modo da non alterare le acque.

2 Le navi passeggeri, le altre navi come anche gli impianti galleggianti provvisti di impianti per cucinare e di impianti sanitari devono essere dotati dei relativi recipienti necessari per raccogliere le materie fecali, le acque usate e i rifiuti.2

3 Per il ricupero dell’olio e del carburante deve essere istallato sotto i motori fissi un raccoglitore appropriato. Quest’ultimo non è necessario se sul davanti e sul dietro del motore sono istallati paratie o madieri per impedire lo scolo di olio o di carburante in altre parti della nave.

4 Gli impianti per raccogliere le materie di cui ai capoversi 2 e 3 devono essere concepiti in modo da consentire l’eliminazione a terra del contenuto.

5 La parete esterna della nave non deve costituire contemporaneamente un deposito per recipienti contenenti liquidi in grado di inquinare le acque.

6 La vernice delle parti esteriori delle navi e degli impianti galleggianti deve essere tale da non alterare la qualità dell’acqua.


1 Per l’entrata in vigore vedi art. 16.04 cpv. 2 lett. c della presente O.
2 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 27 giu. 2001, approvata dal CF il 21 nov. 2001 ed entrata in vigore il 1° gen. 2002 (RU 2002 284 283).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali