Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.08 Posto del timoniere
> Art. 13.10 Protezione delle acque

Art. 13.09 Apparecchi radar

Gli apparecchi radar devono essere del tipo ammesso dall’autoritą competente e adeguati alla navigazione sul lago di Costanza.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali