Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.07 Impianti di pompaggio
> Art. 13.09 Apparecchi radar

Art. 13.08 Posto del timoniere

Il posto del timoniere deve essere collocato in modo che il conduttore possa vigilare il canale come anche, nel caso di navi passeggeri, gli impianti necessari per accostare e per partire.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali