Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.06 Avvertitori acustici
> Art. 13.08 Posto del timoniere

Art. 13.07 Impianti di pompaggio

1 Le navi devono essere dotate di sufficienti impianti e apparecchi di pompaggio

2 Gli impianti di pompaggio automatici istallati nel fondo della stiva sono vietati.1


1 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali