Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.05 Rumore massimo ammissibile in servizio
> Art. 13.07 Impianti di pompaggio

Art. 13.06 Avvertitori acustici

1 Le navi, eccettuate quelle a remi, devono essere dotate di un avvertitore acustico adeguato, collocato in modo da consentire la libera propagazione del suono.

2 Gli avvertitori acustici delle navi passeggeri, delle navi mercantili, come anche degli apparecchi galleggianti devono avere un livello di pressione acustica compreso tra i 130 e i 140 dB (A) misurato a circa un metro innanzi al centro della fonte sonora.1


1 Per l’entrata in vigore vedi art. 16.04 cpv. 2 lett. b della presente O.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali