Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 13.01 Principio
> Art. 13.03 Stabilità, bordo libero e marchi di immersione

Art. 13.02 Galleggiabilità

Tenuto conto delle norme della tecnica di costruzione navale, le navi devono avere una galleggiabilità sufficiente per il loro uso.


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali