Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XIII: Costruzione ed equipaggiamento delle navi
< Art. 12.10 Licenza di condurre per il Reno
> Art. 13.02 Galleggiabilità

Art. 13.01 Principio

1 Le navi devono essere costruite, approvate e mantenute in modo da soddisfare alle disposizioni della presente ordinanza e da garantire la sicurezza della navigazione.

2 Se vi sono dubbi circa la costruzione e l’equipaggiamento, in occasione di sopralluoghi possono essere richieste le prove necessarie.1


1 Introdotto dalla Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).


Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali