Parte terza: Disposizioni d’ammissione
Capo XII: Autorizzazione per condurre navi
< Art. 12.07 Cambiamento di residenza abituale
> Art. 12.09 Riconoscimento di altre licenze di condurre
Art. 12.081 Revoca e limitazione della licenza di condurre
La licenza di condurre può essere revocata o limitata nella misura in cui le condizioni di rilascio previste nell’articolo 12.03 capoverso 1 lettera b non sono più adempiute. Questa disposizione si applica parimenti se il titolare ha navigato sotto notevole influsso di bevande alcooliche o di altre sostanze inebrianti oppure se ha violato gravemente i propri doveri di conduttore.
1 Nuovo testo giusta la Dec. della Commissione internazionale della navigazione del 23 giu. 1995, approvata dal CF il 29 nov. 1995 ed entrata in vigore il 1° gen. 1996 (RU 1996 976 984).
Stato 11. luglio 2006
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali